Se il cane va a spasso per strada, l'entità dei danni del veicolo basta a provare la “sua” colpa esclusiva

Se il cane va a spasso per strada, l'entità dei danni del veicolo basta a provare la “sua” colpa esclusiva
23 Maggio 2017: Se il cane va a spasso per strada, l'entità dei danni del veicolo basta a provare la “sua” colpa esclusiva 23 Maggio 2017

Per Cass. Civ. n. 4202/2017, l’accertamento della responsabilità esclusiva del proprietario del cane, sbucato all'improvviso sulla strada ove stava transitando l'automobile con la quale l'animale è entrato in collisione, può derivare dall'entità dei danni riportati dall'autovettura.

Né tale responsabilità esclusiva, laddove accertata in concreto, può essere smentita da un necessario concorso delle due presunzioni di cui agli artt. 2052 e 2054 c.c..

IL CASO. Una s.r.l. aveva convenuto in giudizio avanti al Giudice di pace il proprietario di un cane, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di sua proprietà a causa dello scontro con l'animale, “sbucato improvvisamente sulla strada statale ove stava transitando l'automobile”.

Sia il Giudice di primo grado, che il Tribunale avevano ritenuto “credibile, in considerazione dell'entità dei danni riportati dalla vettura, che il cane fosse sbucato all'improvviso provenendo dalla parte destra della carreggiata” e che il proprietario dell'animale, “quindi, non aveva superato la presunzione di cui all'art. 2052 cod. civ.”.

Avevano, pertanto, concluso come dalla ricostruzione dei fatti non fosse emersa alcuna responsabilità in capo al conducente del veicolo, “responsabilità da porre invece integralmente a carico del … custode dell'animale fuggito”.

Quest'ultimo aveva, dunque, proposto ricorso per cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse “errato nel ricostruire l'incidente e nell'attribuzione della responsabilità”, e ciò in violazione del principio in forza del quale “nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale devono applicarsi le due presunzioni di cui alle disposizioni suindicate (artt. 2052 e 2054 c.c.), di pari efficacia, per cui l'accertamento della colpa di una parte non implica il superamento della presunzione a carico dell'altra”.

Il ricorrente aveva, pertanto, censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui, anziché “applicare anche la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054”, aveva invece “sancito la prevalenza di una presunzione rispetto all'altra”.

LA SENTENZA. La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi con esso proposti “tutti privi di fondamento, quando non inammissibili”.

Ciò, perché “il Tribunale ha ricostruito lo svolgimento dei fatti ed ha attribuito di conseguenza le relative responsabilità, senza fare applicazione di presunzioni, o meglio ritenendo che le stesse fossero state superate in forza di tale concreto accertamento”.

Né l'affermazione dell'esclusiva responsabilità del proprietario del cane si poneva in contrasto con i principi giurisprudenziali da questi richiamati, secondo cui “in caso di urto tra un autoveicolo ed un animale concorrono la presunzione di responsabilità del proprietario o utilizzatore dell'animale e la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo”, proprio perché “la sentenza impugnata ne ha sancito in concreto l'inapplicabilità in forza del positivo accertamento delle rispettive responsabilità”.

La Suprema Corte ha, pertanto, concluso per la conferma della decisione di secondo grado.

E l'ha confermata pure nella parte in cui aveva rigettato la domanda riconvenzionale con la quale il ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni a lui derivati dalla morte del cane.

Infatti, per la Cassazione, “una volta che la responsabilità è da porre integralmente a carico del proprietario del cane, non ha alcuna importanza stabilire il valore dell'animale rimasto ucciso in conseguenza dell'urto, giacché la domanda riconvenzionale per danni non poteva comunque essere accolta”.

    

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